Che cosa vale per i veicoli incidentati e ricostruiti?

Aggiornato al: 2026-06-20

Secondo l’art. 34 cpv. 1 OETV, la polizia notifica all’autorità d’immatricolazione i veicoli che hanno subito gravi danni in incidenti o che presentavano difetti rilevanti in occasione di controlli; questi devono essere sottoposti a un controllo successivo. Il controllo successivo ha luogo nel cantone di stazionamento.

Quando un veicolo è modificato in modo profondo, l’autorità lo valuta secondo il diritto attualmente in vigore. Sono in particolare considerate profonde le modifiche che cambiano la concezione del veicolo (p. es. la sostituzione di intere carrozzerie), nonché le modifiche che compromettono la sicurezza della circolazione.

Dopo un grave incidente o una ricostruzione importante, il veicolo è di nuovo ammesso alla circolazione solo dopo un controllo successivo superato; a seconda dell’entità dell’intervento si applicano allora le prescrizioni attuali, e non quelle originali.

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