Quali modifiche al veicolo devono essere collaudate (tuning)?
Aggiornato al: 2026-06-20
Secondo l’art. 34 cpv. 2 OETV, il detentore deve notificare senza indugio le modifiche apportate ai veicoli; i veicoli modificati devono essere sottoposti a un controllo successivo («collaudo delle modifiche»). Il veicolo modificato può continuare a essere utilizzato solo dopo un collaudo riuscito.
- Modifiche della classificazione del veicolo (genere / classe).
- Modifiche dei pesi, delle dimensioni, dell’interasse e della carreggiata.
- Interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumore — prova che sono rispettate le prescrizioni in vigore al momento della prima messa in circolazione.
- Impianti di scarico non approvati per il tipo di veicolo.
- Modifiche della trasmissione (rapporto del cambio / del ponte).
- Ruote non approvate per il tipo di veicolo (eccezione M1/N1: scostamento dell’offset [ET] fino a 5 mm).
Modifiche non notificate o non collaudate possono far sì che un veicolo non sia più conforme alle prescrizioni e quindi non più in condizioni di sicurezza — con conseguenze in occasione di un controllo, di un collaudo e presso l’assicurazione.
Fonti
- OETV (RS 741.41), art. 34 cpv. 2 – Obbligo straordinario di controllo (modifiche) — Fedlex – Il diritto federale
- Omologazione dei veicoli — USTRA – Ufficio federale delle strade