Quali modifiche al veicolo devono essere collaudate (tuning)?

Aggiornato al: 2026-06-20

Secondo l’art. 34 cpv. 2 OETV, il detentore deve notificare senza indugio le modifiche apportate ai veicoli; i veicoli modificati devono essere sottoposti a un controllo successivo («collaudo delle modifiche»). Il veicolo modificato può continuare a essere utilizzato solo dopo un collaudo riuscito.

  • Modifiche della classificazione del veicolo (genere / classe).
  • Modifiche dei pesi, delle dimensioni, dell’interasse e della carreggiata.
  • Interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumore — prova che sono rispettate le prescrizioni in vigore al momento della prima messa in circolazione.
  • Impianti di scarico non approvati per il tipo di veicolo.
  • Modifiche della trasmissione (rapporto del cambio / del ponte).
  • Ruote non approvate per il tipo di veicolo (eccezione M1/N1: scostamento dell’offset [ET] fino a 5 mm).

Modifiche non notificate o non collaudate possono far sì che un veicolo non sia più conforme alle prescrizioni e quindi non più in condizioni di sicurezza — con conseguenze in occasione di un controllo, di un collaudo e presso l’assicurazione.

Fonti

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