Come si immatricola un veicolo di costruzione propria?
Aggiornato al: 2026-06-20
I veicoli autocostruiti non passano attraverso un’approvazione del tipo di serie, bensì attraverso un’immatricolazione del singolo veicolo. Quando — come per una costruzione propria — non sono disponibili documenti d’approvazione ai sensi dell’art. 30 OETV, secondo l’art. 30a OETV l’autorità d’immatricolazione effettua un controllo d’identificazione e un controllo del funzionamento.
Il veicolo deve soddisfare tutte le esigenze di costruzione e di equipaggiamento dell’OETV (freni, illuminazione, prescrizioni sui gas di scarico e sul rumore, telaio ecc.). Fanno stato le prescrizioni in vigore al momento della prima messa in circolazione. Per costruzioni proprie complesse è raccomandato un chiarimento preliminare con l’ufficio della circolazione, rispettivamente con l’USTRA.
Le costruzioni proprie sono di regola sottoposte a un esame tecnico approfondito del singolo veicolo; a seconda dell’entità vanno fornite prove di resistenza, di frenata e relative ai gas di scarico.
Fonti
- OETV (RS 741.41), art. 30 / 30a – Esame di veicoli nuovi (esame del singolo veicolo) — Fedlex – Il diritto federale
- Omologazione dei veicoli — USTRA – Ufficio federale delle strade