Che cosa occorre osservare in caso di cambio del motore?

Aggiornato al: 2026-06-20

Il montaggio di un altro motore modifica di regola dati rilevanti per i gas di scarico, il rumore o la propulsione e va quindi notificato all’autorità d’immatricolazione e sottoposto a un controllo successivo, conformemente all’art. 34 cpv. 2 OETV. In caso di interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumore, occorre provare che sono rispettate le prescrizioni in vigore al momento della prima messa in circolazione.

Quando in un veicolo già in circolazione si monta un motore a benzina (accensione comandata) non dell’epoca del veicolo, occorre rispettare, quanto alle emissioni di gas di scarico, almeno le esigenze applicabili al genere di veicolo corrispondente a partire dal 1° ottobre 1996 — oppure, per i veicoli messi in circolazione dopo tale data, le esigenze determinanti al momento della prima messa in circolazione.

Anche le modifiche della trasmissione (rapporto del cambio / del ponte) sono soggette a controllo successivo. Senza un collaudo delle modifiche riuscito, il veicolo trasformato non è conforme alle prescrizioni.

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