Che cosa occorre osservare in caso di cambio del motore?
Aggiornato al: 2026-06-20
Il montaggio di un altro motore modifica di regola dati rilevanti per i gas di scarico, il rumore o la propulsione e va quindi notificato all’autorità d’immatricolazione e sottoposto a un controllo successivo, conformemente all’art. 34 cpv. 2 OETV. In caso di interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumore, occorre provare che sono rispettate le prescrizioni in vigore al momento della prima messa in circolazione.
Quando in un veicolo già in circolazione si monta un motore a benzina (accensione comandata) non dell’epoca del veicolo, occorre rispettare, quanto alle emissioni di gas di scarico, almeno le esigenze applicabili al genere di veicolo corrispondente a partire dal 1° ottobre 1996 — oppure, per i veicoli messi in circolazione dopo tale data, le esigenze determinanti al momento della prima messa in circolazione.
Anche le modifiche della trasmissione (rapporto del cambio / del ponte) sono soggette a controllo successivo. Senza un collaudo delle modifiche riuscito, il veicolo trasformato non è conforme alle prescrizioni.
Fonti
- OETV (RS 741.41), art. 34 cpv. 2 – Modifiche (gas di scarico, trasmissione) — Fedlex – Il diritto federale
- Omologazione dei veicoli — USTRA – Ufficio federale delle strade