Che cosa vale per un’importazione da un Paese non UE?

Aggiornato al: 2026-06-20

I veicoli provenienti da Paesi terzi (non UE) sono sdoganati allo stesso modo dei veicoli dell’UE — con l’imposta sugli autoveicoli (4 %) e l’IVA (8,1 %). A differenza dell’origine UE, il dazio non decade però: senza prova dell’origine preferenziale, il dazio è riscosso secondo il peso.

Poiché i veicoli di Paesi terzi per lo più non hanno un’omologazione UE, è di regola necessario un esame del singolo veicolo; il veicolo deve soddisfare le esigenze tecniche svizzere (in particolare illuminazione, gas di scarico). L’immatricolazione ha luogo solo dopo lo sdoganamento (modulo 13.20 A) e il collaudo tecnico.

Per i veicoli di Paesi terzi il costo di adattamento tecnico (p. es. illuminazione, prova relativa ai gas di scarico) costituisce spesso un fattore di costo maggiore dei tributi all’importazione stessi.

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