Quali imposte ed emolumenti sono dovuti all’importazione di un veicolo?
Aggiornato al: 2026-06-20
| Tributo | Importo / base |
|---|---|
| Imposta sugli autoveicoli | 4 % del valore del veicolo (autovetture e determinati veicoli utilitari leggeri) |
| Imposta sul valore aggiunto (IVA) | 8,1 % (calcolo: prezzo d’acquisto, trasporto fino in Svizzera e tributi all’importazione compresi) |
| Dazio | secondo il peso conformemente alla tariffa doganale; in franchigia per l’origine UE con prova dell’origine valida (accordo di libero scambio CH–UE) |
| Prova dell’imposizione (modulo 13.20 A) | 20 franchi |
Le basi legali sono la legge sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut, RS 641.51) per l’imposta sugli autoveicoli e la legge sull’IVA (LIVA, RS 641.20) per l’imposta sull’importazione. La riscossione è effettuata dall’UDSC al momento dello sdoganamento.
L’IVA è calcolata sul valore complessivo, trasporto e altri tributi all’importazione compresi — ossia su prezzo d’acquisto + dazio + imposta sugli autoveicoli + trasporto.
Fonti
- Importare definitivamente veicoli in Svizzera (dazio, imposta sugli autoveicoli, IVA) — UDSC – Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
- Imposta sugli autoveicoli — UDSC – Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini