Con quale frequenza un veicolo deve passare il controllo ufficiale (collaudo)?
Aggiornato al: 2026-06-20
Secondo l’art. 33 OETV, i veicoli immatricolati con targhe di controllo sono soggetti al controllo ufficiale periodico; l’autorità d’immatricolazione vi convoca i detentori. Sono esaminati tra l’altro l’identificazione, l’impianto frenante, lo sterzo, le condizioni di visibilità, l’illuminazione e l’impianto elettrico, il telaio / gli assi / le ruote / i pneumatici / la sospensione, nonché il comportamento in materia di emissioni.
| Categoria di veicolo | Intervallo di controllo |
|---|---|
| Autovetture, motoveicoli, veicoli leggeri / piccoli / a tre ruote | 1ª volta dopo 5 anni (al più tardi 6), poi dopo 3 anni, in seguito ogni 2 anni |
| Furgoni, minibus, autocarri leggeri (≤ 45 km/h) | 1ª volta dopo 4 anni, poi dopo 3 anni, in seguito ogni 2 anni |
| Autocarri pesanti / trattori a sella (> 45 km/h) | 1ª volta dopo 2 anni, poi dopo 2 anni, in seguito ogni anno |
| Trasporto professionale di persone, autobus da turismo, merci pericolose | 1ª volta dopo 1 anno, in seguito ogni anno |
| Trattori industriali, macchine di lavoro | 1ª volta dopo 5 anni, in seguito ogni 3 anni |
Gli intervalli si riferiscono alla prima messa in circolazione. Fa stato la prassi di convocazione dell’ufficio cantonale della circolazione.
Fonti
- OETV (RS 741.41), art. 33 – Obbligo del controllo periodico — Fedlex – Il diritto federale
- Controllo dei veicoli a motore (collaudo) — TCS – Touring Club Svizzero