Quali generi di veicoli distingue il diritto svizzero?

Aggiornato al: 2026-06-20

L’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41) distingue, agli art. 11–18, i singoli generi di veicoli e li collega alle classi di veicoli dell’UE.

Gruppo principaleEsempiClasse UE
Autoveicoli di trasporto (persone)autovettura, minibus, autobus da turismoM1, M2, M3
Autoveicoli di trasporto (cose)furgone, autocarro, trattore a sellaN1, N2, N3
RimorchidiversiO1–O4
Autoveicoli di lavoromacchine di lavoro, carri di lavoro
Motoveicoli e motoleggeremotoveicolo, scooterL (regol. 168/2013)
Ciclomotoribici elettrica, ciclomotore
Trattoriagricoli / forestaliT, C (regol. 167/2013)

La classificazione precisa è disciplinata agli art. 11 (autoveicoli di trasporto), 12 (classi UE), 13 (autoveicoli di lavoro) e 14–18 (motoveicoli, veicoli leggeri, ciclomotori) OETV.

Fonti

Approfondimenti