Perché la classificazione svizzera dei veicoli segue il diritto europeo?
Aggiornato al: 2026-06-20
L’art. 12 cpv. 1 OETV stabilisce: «Gli autoveicoli di trasporto di cui al regolamento (UE) 2018/858 sono ripartiti nelle classi M e N». La Svizzera riprende così la sistematica europea direttamente nel diritto nazionale — la classe M per il trasporto di persone, la classe N per il trasporto di cose.
- Regol. (UE) 2018/858: autovetture e veicoli utilitari — classi M, N (e rimorchi O).
- Regol. (UE) 167/2013: trattori agricoli e forestali — classi T (ruote) e C (cingoli).
- Regol. (UE) 168/2013: veicoli leggeri a due, tre e quattro ruote — classi L1e–L7e.
Poiché la Svizzera utilizza le stesse classi e le stesse definizioni tecniche, le omologazioni UE vi sono riconosciute e le denominazioni di classe (M1, N1, L3e, T1 …) sono direttamente applicabili.
Fonti
- OETV (RS 741.41), art. 12 – Classificazione secondo il diritto dell’UE — Fedlex – Il diritto federale
- Regolamento (UE) 2018/858 — EUR-Lex – Ufficio delle pubblicazioni dell’UE