Le bici elettriche e i ciclomotori sono soggetti a immatricolazione?
Aggiornato al: 2026-06-20
L’art. 18 OETV definisce i «ciclomotori» tra l’altro come veicoli a un posto e a binario unico con velocità massima per costruzione fino a 30 km/h e potenza non superiore a 1,0 kW — dotati di un motore a combustione (cilindrata fino a 50 cm³) o di una propulsione elettrica con eventuale assistenza alla pedalata che agisce fino a un massimo di 45 km/h. I «ciclomotori leggeri» hanno una propulsione elettrica di al massimo 0,5 kW, una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h e un’assistenza alla pedalata fino a un massimo di 25 km/h.
| Tipo | Assistenza alla pedalata | Targa di controllo? | Licenza di condurre? |
|---|---|---|---|
| Bici elettrica lenta (ciclomotore leggero) | fino a 25 km/h | No | Solo 14–16 anni (cat. M) |
| Bici elettrica veloce | fino a 45 km/h | Sì (gialla) + licenza di circolazione | Sì (almeno cat. M) |
| Ciclomotore | fino a 30 km/h | Sì (gialla) + licenza di circolazione | Sì (almeno cat. M) |
Le bici elettriche veloci e i ciclomotori necessitano inoltre di un contrassegno (vignetta) di assicurazione per bici elettriche / ciclomotori, da rinnovare ogni anno (assicurazione di responsabilità civile). Per le bici elettriche lente la responsabilità civile è spesso coperta dall’assicurazione di responsabilità civile privata.
Obbligo di tachimetro per le nuove bici elettriche: nuove bici elettriche; obbligo di equipaggiamento successivo per quelle esistenti entro il 1° aprile 2027 (Al: 2024-04-01)
Fonti
- OETV (RS 741.41), art. 18 – Ciclomotori — Fedlex – Il diritto federale
- Andare in bicicletta e in bici elettrica in Svizzera — ch.ch – Confederazione Svizzera
- Prescrizioni sull’ammissione e l’esercizio di ciclomotori e bici elettriche lente — USTRA – Ufficio federale delle strade