In Svizzera esiste un obbligo di pneumatici invernali?
Aggiornato al: 2026-06-20
A differenza di alcuni Paesi vicini, la Svizzera non prescrive un obbligo generale di pneumatici invernali per determinati mesi. Fa stato l’obbligo generale di utilizzare il veicolo solo in perfetto stato di sicurezza e con pneumatici adeguati (art. 29 LCStr).
Secondo l’art. 58 cpv. 4 OETV, i pneumatici devono presentare, su tutto il battistrada, scanalature del profilo profonde almeno 1,6 mm. I pneumatici invernali non idonei alla velocità massima del veicolo devono, per gli autoveicoli, recare il simbolo del fiocco di neve e sono soggetti a oneri particolari (art. 59 OETV).
Chi, con pneumatici inadeguati, intralcia il traffico o causa un incidente ne risponde e può essere sanzionato con una multa — l’assenza di pneumatici invernali può quindi avere conseguenze, nonostante la mancanza di un obbligo esplicito.
Fonti
- OETV (RS 741.41), art. 58 e 59 – Pneumatici, pneumatici invernali — Fedlex – Il diritto federale
- LCStr (RS 741.01), art. 29 – Stato di sicurezza — Fedlex – Il diritto federale